Come fare per accreditare un ente di formazione
Costo servizio: 16,00 € - marca da bollo telematica
Aree: Regione Puglia
Aree: Regione Puglia
Le domande per l’accreditamento degli organismi formativi pubblici e privati possono essere presentate dai soggetti indicati nella Legge regionale del 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale", successive modifiche e integrazioni.
Gli organismi formativi pubblici e privati per accreditarsi devono:
- avere almeno una sede in Puglia;
- organizzare ed erogare attività formative, finanziate con risorse pubbliche e che rispondono ad esigenze specifiche di età e formazione
- svolgere per statuto attività di formazione professionale
- essere enti privati che svolgono le attività di formazione solo per i propri dipendenti o finalizzate all'assunzione nell’ente stesso
- avere una organizzazione che garantisce la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale n.15 del 2002, modificata dalla Legge regionale n. 32 del 2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso convenzioni o atti unilaterali d'obbligo a:
- organismi già accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 195 del 2012
- organismi che non hanno mai fatto istanza di accreditamento
Gli Organismi formativi possono svolgere attività formativa destinata all'assolvimento del Diritto - Dovere all'istruzione e formazione professionale, solo se:
- nell'atto statutario è prevista "l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione dei giovani fino a 18 anni"
- hanno le caratteristiche già elencate
- rispettano i requisiti aggiuntivi previsti nella Tabella del paragrafo 10 delle Nuove linee guida
Gli Organismi formativi che invece vogliono svolgere attività formativa destinata a chi ha conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale o laurea vecchio ordinamento, devono:
- aver maturato 5 anni di esperienza in attività di alta formazione ed avere le caratteristiche sopra riportate.
Gli Istituti Scolastici Pubblici di Secondo Grado, compresi gli Istituti Paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione, per attuare attività di formazione professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.
Ogni Università e ogni Istituzione Alta Formazione Artistica e Musicale - AFAM si accredita come singolo Organismo a livello regionale.
Gli Organismi formativi non hanno l’obbligo di accreditamento quando:
- i datori di lavoro, pubblici e privati, svolgono attività formative per il proprio personale
- si realizzano attività di stage e di tirocinio
- realizzano attività di formazione professionale finanziata autonomamente
Puoi consultare l' Elenco aggiornato degli Organismi Formativi Accreditati
accedendo a Accreditamento Organismi Formativi
Gli organismi formativi pubblici e privati per accreditarsi devono:
- avere almeno una sede in Puglia;
- organizzare ed erogare attività formative, finanziate con risorse pubbliche e che rispondono ad esigenze specifiche di età e formazione
- svolgere per statuto attività di formazione professionale
- essere enti privati che svolgono le attività di formazione solo per i propri dipendenti o finalizzate all'assunzione nell’ente stesso
- avere una organizzazione che garantisce la presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale n.15 del 2002, modificata dalla Legge regionale n. 32 del 2011, la realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso convenzioni o atti unilaterali d'obbligo a:
- organismi già accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 195 del 2012
- organismi che non hanno mai fatto istanza di accreditamento
Gli Organismi formativi possono svolgere attività formativa destinata all'assolvimento del Diritto - Dovere all'istruzione e formazione professionale, solo se:
- nell'atto statutario è prevista "l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione dei giovani fino a 18 anni"
- hanno le caratteristiche già elencate
- rispettano i requisiti aggiuntivi previsti nella Tabella del paragrafo 10 delle Nuove linee guida
Gli Organismi formativi che invece vogliono svolgere attività formativa destinata a chi ha conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale o laurea vecchio ordinamento, devono:
- aver maturato 5 anni di esperienza in attività di alta formazione ed avere le caratteristiche sopra riportate.
Gli Istituti Scolastici Pubblici di Secondo Grado, compresi gli Istituti Paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione, per attuare attività di formazione professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.
Ogni Università e ogni Istituzione Alta Formazione Artistica e Musicale - AFAM si accredita come singolo Organismo a livello regionale.
Gli Organismi formativi non hanno l’obbligo di accreditamento quando:
- i datori di lavoro, pubblici e privati, svolgono attività formative per il proprio personale
- si realizzano attività di stage e di tirocinio
- realizzano attività di formazione professionale finanziata autonomamente
Puoi consultare l' Elenco aggiornato degli Organismi Formativi Accreditati
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Attivato il 25 gennaio 2012
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Aggiornato il 28 marzo 2022