Unioni di Comuni
La Regione Puglia sostiene la costituzione e lo sviluppo delle Unioni di Comuni, ente locale nelle quali due o più comuni contermini della stessa Provincia o di Province diverse si associano per svolgere funzioni e porre in essere atti ed attività di loro competenza.
Se costituita da due o più comuni montani assume la denominazione di Unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna.
Ogni comune può far parte di una sola Unione dei comuni.
L’Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell’atto costitutivo.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato.
Nel territorio della Regione non possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell’Unione.
Attraverso le Unioni, i comuni mettono insieme risorse umane, finanziarie e strumentali con le quali riorganizzare e razionalizzare i servizi rivolti ai cittadini, favorendo il superamento delle duplicazioni, promuovendo l’unità dell’amministrazione ed assicurando l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi erogati.
A sostegno di tali obiettivi, la Regione:
- individua, di concerto con i comuni interessati, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per la gestione associata delle funzioni e dei servizi;
- sostiene, con incentivi finanziari, le gestioni associate per il miglioramento dell’organizzazione e gestione delle funzioni e servizi comunali;
- fornisce supporto formativo e tecnico-organizzativo agli Enti locali nella fase di avvio della forma associativa.