Legge Regionale n. 20/2003 "Partenariato per la cooperazione"
Nel quadro della normativa statale delineata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, la Legge Regionale n. 20 del 25 agosto 2003 "Partenariato per la cooperazione" definisce le attività regionali in materia di cooperazione allo sviluppo.
Tale legge riconosce nelle comunità locali i reali destinatari degli interventi di partenariato internazionale e favorisce il rafforzarsi della cultura del partenariato fra comunità e istituzioni.
La normativa individua tre tipologie di azione, all'interno delle quali possono essere previsti interventi a regia regionale ed interventi da individuare mediante procedura di avviso pubblico.
Le tre tipologie di azione riguardano:
- il partenariato fra comunità locali (art.3, L.R. n. 20/2003);
- la cooperazione internazionale (art.4, L.R. n. 20/2003);
- la cultura dei diritti umani (art.5, L.R. n. 20/2003).
La programmazione delle attività è organizzata e attuata mediante un piano triennale e un programma annuale di attuazione approvati dalla Giunta regionale.